Caos Figc Veneta: il presidente Guardini e il segretario Pozzi 'inibiti' per 2 anni


11/03/2010

Che amarezza! Apro il 'giornale (www.venetogol.it), vedo la foto e leggo che...

E' di poco fa la notizia che crea scompiglio nel calcio veneto dilettanti. La commissione disciplinare riunitasi oggi a Roma in merito alla vicenda del deferimento del Presidente Giovanni Guardini e del segretario Maurizio Pozzi ha deliberato l'inibizione di 2 anni per gli stessi accogliendo così il reclamo pervenuto da Primo Marani (presidente della Mestrina) il 13 agosto scorso riguardante delle irregolarità nelle iscrizioni ai campionati dell'anno corrente di alcune squadre.
Noi vi proponiamo la sentenza completa della delibera della FIGC che fa luce sulla vicenda.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CDN
(2009/2010)
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall’Avv. Maurizio Borgo, dall’Avv. Arturo Perugini, dall’Avv. Antonio Valori, dall’Avv.Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig.Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita i giorni 19 gennaio, 11 febbraio e 1° marzo 2010 e ha assunto le
seguenti decisioni:
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(136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI GUARDINI (all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Veneto) E
MAURIZIO POZZI (all’epoca dei fatti, Segretario del Comitato Regionale Veneto) (nota n. 3278/231pf09-10/SP/blp del 10.12.2009).
1) Il deferimento
Con atto del 10.12.2009, la Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione Giovanni Guardini, Presidente del CR Veneto, e Maurizio Pozzi, Segretario dello stesso CR, per rispondere:
A) della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento agli articoli 7, co. 2 e 3, e 49 NOIF, 13 e 14 del Regolamento LND, e in relazione alle norme di cui al CU N°. 1 dell’1.7.2009 del CR Veneto, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in concorso, indotto intenzionalmente in errore il Consiglio direttivo nella riunione del 29.7.2009 ad ammettere alla partecipazione dei campionati di competenza, per la stagione agonistica 2009-2010, numerose Società che avevano violato i termini e le condizioni fissate nel CU N°. 1 dell’1.7.2009 del C.R. Veneto, mediante l’omissione di notizie e documenti idonei a rilevare tali irregolarità, con conseguente alterazione della regolarità dello svolgimento dei relativi campionati per la stagione agonistica 2009-2010;
B) della violazione di cui agli artt. 1, co. 1 e 2, e 8, co. 1 e 2, CGS con riferimento all’art. 10, co. 1 e 2, NOIF, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente e in concorso, posto in essere più azioni volte a ostacolare e/o ritardare l’attività di indagine e di acquisizione documentale in ordine ai fatti denunciati, nonché per avere esercitato pressioni dirette e ambientali nei confronti di due dipendenti
dell’Ufficio contabilità presso il CR Veneto, finalizzate ad acquisire dai predetti notizie in ordine alle loro svolte audizioni, nonché a indurre i predetti dipendenti ad assumersi la diretta responsabilità delle riscontrate violazioni al fine di mandare indenni da ogni responsabilità il suddetto Comitato e i suoi componenti dalle irregolarità riscontrate nella iscrizione di numerose Società ai campionati di competenza per la stagione 2009-2010;
C) della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento all’art. 14 del Regolamento LND e all’art. 10, co. 2, NOIF, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente e in concorso, elaborato e redatto il verbale della 2 riunione del 29.7.2009 del Consiglio direttivo del CR Veneto, successivamente fatto approvare dallo stesso Consiglio, in cui si dava per eseguita la verifica complessiva della documentazione inerente le domande di iscrizione ai campionati di competenza rappresentando un complessivo esame collegiale del Consiglio direttivo della relativa
documentazione, che risulta accertato nei fatti non esserci stato.
2) Le memorie difensive
Nei termini assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire articolate memorie difensive nelle quali hanno confutato le affermazioni della Procura federale, negando gli addebiti contestati e allegando una serie di documenti e alcune dichiarazioni a firma di soggetti poi indicati quali testimoni.
3) Il dibattimento
Il procedimento, anche alla luce della complessa attività di indagine e della attività istruttoria disposta dalla Commissione su richiesta delle parti, si è articolato in tre riunioni, che si sono tenute in data 19.1.2010, 11.2.2010 e 1.3.2010.
Alla riunione dell’1.3.2010, dopo ampia discussione, la Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) sia per il Guardini sia per il Pozzi, mentre i deferiti hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati.
4) I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La vicenda trae origine dalla denuncia, pervenuta alla Procura federale in data 13.8.2009, con la quale Primo Marani, Presidente della Società USD Mestrina 1929, lamentava la non ammissione al Campionato di prima categoria, nonostante le rassicurazioni fornite, a suo dire, dal Guardini. Precisava l’esponente che, sebbene la Società da lui presieduta versasse in difficoltà economiche e quindi fosse carente dei requisiti per l’ammissione, il 20.7.2009, alla presenza dei Signori Chivu e Corradi, aveva chiesto telefonicamente al Guardini come poter ovviare alla chiusura del procedimento di iscrizione derivante dalla perentorietà del termine del 15.7.2009, fissato dallo stesso CR per il versamento della
quota di iscrizione. Sempre secondo il denunciante, il Guardini avrebbe suggerito di effettuare il bonifico, ancorché in ritardo, indicando, quale valuta per il beneficiario, il predetto termine di scadenza del 15.7.09. Concludeva il Marani deducendo che nella identica posizione si sarebbero trovate molte altre società (Luparense Calcio a 5, Arbizzano Calcio a 11, Carpanedo, Luparense Birikina, Cadore) le quali, invece, erano state illegittimamente ammesse.
CAPO A)
Preliminarmente va rilevato che, a prescindere dalla specifica vicenda di cui all’atto di deferimento, sono emerse gravi irregolarità nella gestione del CR Veneto, per lo meno in relazione alle iscrizioni al campionato per la stagione sportiva 2009-2010. Tale gestione, fortemente lesiva del prestigio delle Istituzioni federali, deve essere censurata soprattutto per le dimensioni e per il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia componenti del CR, sia
Presidenti delle Società, ai quali le denunciate irregolarità sono riferibili a diverso titolo.
In proposito, occorre subito evidenziare che è prerogativa (ma anche obbligo) del Consiglio direttivo del CR verificare la regolarità delle domande di iscrizione (diversamente da quanto hanno sostenuto i deferiti, i quali, coerentemente con la propria linea difensiva, intenderebbero attribuire tale compito all’Ufficio contabilità del CR). Ciò al fine di 3 sgombrare i dubbi sollevati nelle rispettive difese dagli incolpati, tenuto conto, comunque,
che anche il dato formale risultante dai CU richiamati limitava le competenze del predetto Ufficio a un mero riscontro contabile.
D’altra parte non sarebbe potuto essere altrimenti. La normativa della quale si assume la violazione nell’atto di deferimento, individua chiaramente in capo al Consiglio direttivo i compiti di organizzazione, disciplina e controllo dei campionati (art. 14 Regolamento LND), nonché di completamento degli organici.
Nel corso della riunione del 13.6.2009, il Consiglio direttivo del CR Veneto predisponeva il contenuto del CU n. 82 del 16.6.09, successivamente confermato con il CU n. 1 dell’1.7.2009, nel quale fissava il 15.7.2009 quale termine ultimo per l’iscrizione ai campionati di appartenenza. In particolare, da una parte, veniva precisato che quest’ultima si sarebbe perfezionata con il duplice adempimento del versamento, a mezzo bonifico bancario, della relativa tassa, e dell’invio della domanda e, dall’altra, si evidenziava che, ai fini della tempestività delle domande, sarebbero stati ritenuti validi solo i riscontri degli effettivi versamenti da parte dell’Ufficio contabilità.
Sta di fatto che, alla data del 29.7.2009, giorno nel quale il Consiglio direttivo si è riunito per decretare l’esito delle domande e deliberare l’ammissione ai campionati delle Società, l’Ufficio contabilità aveva predisposto una lista, contenente i nominativi di tutte le squadre richiedenti l’iscrizione e l’indicazione della esistenza o meno dei requisiti richiesti. Sulla base di tale documento il Consiglio, a seguito della relazione del Presidente Guardini,
aveva deliberato di non ammettere la USD Mestrina 1929 e la Union Aurora Cavalponica.
Sul punto, si osserva che, già all’epoca della sua elaborazione e quindi della sua “discussione” in Consiglio direttivo, il suddetto elenco forniva dati ben diversi da quelli finali e, in un certo senso, apparentemente più gravi, in quanto il riscontro delle date dei bonifici, effettuato tramite “home banking”, indicava che un numero elevatissimo di squadre si trovavano in posizione tale da non poter essere iscritte, avendo effettuato i versamenti
oltre il termine perentorio previsto.
Ne deriva che, già sulla base del dato apparente, il Consiglio direttivo avrebbe dovuto impedire l’iscrizione di ben più di due squadre o, comunque, avrebbe dovuto effettuare una verifica per comprendere la reale portata degli inadempimenti. Peraltro, in fase di indagine da parte della Procura federale, le predette risultanze documentali venivano riscontrate con l’acquisizione degli ordini di bonifico effettuati dalle Società richiedenti: tale attività di verifica consentiva di accertare una drastica riduzione delle situazioni apparentemente irregolari, limitando a 17 il numero delle squadre non
aventi diritto (o comunque a 16, tenuto conto che, da un esame effettuato anche da questa Commissione, la domanda del CUS Padova risulterebbe invece essere stata presentata in modo completo e tempestivo).
Posto che una tale omissione avrebbe potuto ammantare di colpa il contegno tenuto dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri, si rileva che i comportamenti dei deferiti posti in essere successivamente individuano responsabilità ben più gravi, che, a giudizio della Commissione, dimostrano il dolo al quale gli stessi hanno comunemente ispirato le proprie azioni.
Appresa l’esistenza dell’indagine in corso, i deferiti hanno sviluppato una linea difensiva tesa ad attribuire responsabilità dell’accaduto esclusivamente all’Ufficio contabilità: tale linea, però, non risulta fondata perché è smentita da dati obiettivi e dalle dichiarazioni acquisite agli atti, rese anche dagli stessi incolpati.
Nel corso dell’audizione del 2.9.2009, il Guardini riferiva che tutte le pratiche di iscrizione erano state verificate dal Consiglio direttivo del 29.7.2009 e che dal tabulato redatto dagli uffici amministrativi e contabili risultavano come irregolari solo le richieste delle due società delle quali era stata decretata la non ammissione.
Nella successiva audizione del 18.9.2009, il deferito forniva la documentazione richiesta dalla Procura federale, dalla quale si evince che le iscrizioni irregolari sono ben più di due e, mutando versione, chiarisce che i singoli Consiglieri non avevano ricevuto copia del tabulato e si sarebbero espressi soltanto sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria amministrativa e contabile.
Di pari data è una dichiarazione scritta, elaborata giorni prima presso lo Studio del difensore dei deferiti, con la quale entrambi chiariscono che il Pozzi ha quotidianamente “monitorato” (termine che si riporta letteralmente) lo stato di avanzamento delle attività di controllo in materia di ammissione poste in essere dall’Ufficio contabilità, precisando che la verifica aveva ad oggetto la presentazione della domanda di iscrizione, nonché l’effettività dei versamenti bancari dei diritti di iscrizione. Inoltre, gli esponenti precisano che la dipendente Cazzin avrebbe consegnato al Pozzi un tabulato indicativo delle
posizioni di tutte le Società, delle quali avrebbe confermato espressamente la regolarità all’infuori delle due poi non ammesse.
In data 14.10.2009, in occasione della terza audizione da parte della Procura federale, il Guardini, aggiustando il tiro, specifica ulteriormente che aveva riferito al Consiglio direttivo in ordine alla posizione delle due uniche Società delle quali conosceva direttamente la carenza dei requisiti (ulteriore elemento di novità rispetto a quanto asserito precedentemente), mentre, per le altre Società, si era limitato a prendere atto di quanto indicato al Pozzi dall’Ufficio contabilità. Infine, afferma, in modo quasi sconcertante, che non aveva avuto modo di conoscere il contenuto del tabulato e che, in caso contrario avrebbe approfondito la questione e rinviato ogni decisione.
In pari data, il Pozzi chiarisce di essersi limitato a informarsi di come stessero andando le iscrizioni (nel tentativo di svilire il significato del termine “monitoraggio”) e che il profilo contabile era seguito da due “stagisti” che sostituivano la dipendente Cazzin la quale, rientrata dalla ferie, avrebbe sintetizzato l’intera attività istruttoria in un tabulato consegnato dieci minuti prima dell’inizio della riunione del Consiglio direttivo: in
quell’occasione, la dipendente Cazzin avrebbe riferito al Pozzi che le Società si dovevano considerare tutte iscritte. Inoltre, conferma anch’egli di aver ritenuto superflua l’esibizione ai Consiglieri del tabulato, precisando che non effettuò alcun controllo sull’elenco e, quindi, non notò alcuna anomalia anche relativamente a quelle evidenziate in modo particolarmente visibile nel brogliaccio, proprio in ragione delle rassicurazioni della dipendente Cazzin. Prosegue chiarendo che, venuto a conoscenza delle problematiche che invece delineavano una situazione ben diversa, avrebbe richiesto chiarimenti alla
dipendente Cazzin, la quale avrebbe detto che si sarebbe verificata un’incomprensione.
Orbene, prima ancora di valutare il contenuto di tutte le altre prove, emergono in maniera evidente, da un lato, i continui aggiustamenti posti in essere dai deferiti, finalizzati sia all’attribuzione di responsabilità esclusivamente ai dipendenti Tiveron e Cazzin sia a una eventuale esclusione di responsabilità del Guardini in danno del solo Pozzi, e, dall’altro, le reciproche contraddizioni e inverosimiglianze nelle quali gli stessi incorrono nel corso delle
audizioni rese.
È innegabile, infatti, che il Guardini dal 2.9.2009 al 14.10.2009 muti versione.
Dapprima, riferisce con certezza che il Consiglio direttivo ha verificato tutte le pratiche di iscrizione e che dal noto tabulato risultavano come irregolari soltanto le richieste delle due Società poi non ammesse.
Successivamente, ritratta sul punto della verifica da parte dei Consiglieri, precisando che gli stessi non avevano ricevuto copia di alcunché, e si riporta a una dichiarazione nella quale chiarisce che il Pozzi avrebbe quotidianamente monitorato l’attività di iscrizione e ricevuto rassicurazione dalla dipendente Cazzin della regolarità di tutte le squadre all’infuori delle due poi non ammesse.
Infine, aggiungendo un ulteriore elemento di novità, precisa di non conoscere il contenuto del tabulato e di aver riferito al Consiglio delle due uniche Società delle quali aveva conoscenza diretta della carenza dei requisiti, mentre, per le altre, si era limitato a prendere atto di quanto indicato al Pozzi dall’Ufficio contabilità.
Risulta evidente, quindi, il tentativo di spostare l’attenzione su terzi o, comunque, di limitare i danni a sé e al Consiglio direttivo, incentrandola sul Segretario.
Per quanto riguarda il Pozzi, è bene rilevare che, mentre nella memoria del 18.9.2009, lo stesso utilizza consapevolmente il termine “monitoraggio”, nella audizione del 14.10.2009 fa un passo indietro asserendo che si era limitato a informarsi di come stessero andando le iscrizioni, che aveva conosciuto l’esito dell’istruttoria poco prima dell’inizio della riunione del Consiglio direttivo e che le Società si dovevano considerare tutte iscritte.
Da un esame sommario di quanto inizialmente dichiarato emerge in maniera evidente la mala fede dei deferiti.
Non corrisponde al vero che nell’elenco le posizioni irregolari fossero solo quelle delle due Società non ammesse, in quanto, dalla documentazione acquisita agli atti, ne risultano invece molte di più.
In ragione di ciò, è inverosimile che la dipendente Cazzin abbia dichiarato che tutte le Società dovessero ritenersi iscritte, in quanto, posto che lo stesso Pozzi riferisce dell’esistenza nell’elenco di alcune Società evidenziate in modo particolarmente visibile,
sarebbe stato chiaramente pregiudizievole per la stessa Cazzin riferire l’esistenza di un dato smentito dalla documentazione che, di lì a pochi minuti, avrebbe dovuto essere discussa dal Consiglio direttivo.
Appare pretestuoso, poi, che i deferiti invochino l’induzione in errore causata dalla rassicurazione che fosse “tutto a posto”, asseritamente fornita dalla dipendente Cazzin al Pozzi.
Di per sé, tale frase, posta la natura assoluta di ciò che sottende, anche alla luce di quanto dichiarato dal Pozzi, potrebbe essere correttamente ritenuta esclusiva di situazioni di irregolarità (intendendola nel senso di “tutte le Società sono a posto”): tuttavia, molto più semplicemente, non ha altro significato che quello che la dipendente Cazzin alla stessa voleva dare, cioè che il lavoro che le era stato affidato era da considerarsi effettuato.
Tale spiegazione è l’unica plausibile e conferma che il Pozzi, nel tempo, non si è limitato solo ad acquisire mere informazioni dello stato di avanzamento dei lavori, ma li ha effettivamente monitorati, tenuto conto che la memoria nel quale il termine è inserito è stata elaborata dal proprio difensore che ha utilizzato la parola più consona per rappresentare ciò che i propri assistiti stavano raccontando.
La prova del dolo che copre tutta la vicenda è confermata sia dalle dichiarazioni dei Consiglieri, sia da quelle rese dai dipendenti Tiveron, Cazzin e Cavallari.
I Consiglieri Marotto, Sandri e Donà hanno chiarito che, una volta informati dal Guardini dell’esistenza dell’esposto del Marani nella riunione del Consiglio direttivo successiva a quella del 29.7.2009, avvenuta il 14.9.2009, come riferito dal Ruzza nella dichiarazione allegata alla memoria difensiva, hanno richiesto chiarimenti e verifiche e lo stesso Guardini li ha rassicurati, in diverse e successive circostanze, sul fatto che tutte le iscrizioni erano
invece in regola.
La falsità nella quale il Guardini è volontariamente incorso fornisce la chiave di lettura dell’intera vicenda.
A parte il fatto che “ufficialmente” il Guardini, se vero quanto dallo stesso riferito, sarebbe venuto a conoscenza dell’esistenza di varie irregolarità in occasione della prima audizione del 2.9.2009, è pur vero che non aveva senso riferire reiteratamente ai Consiglieri la falsa circostanza della verifica della regolarità delle iscrizioni, se non per celare la vicenda e le proprie responsabilità e confermare la linea difensiva che i deferiti avevano inteso
adottare, attribuendo la responsabilità al personale amministrativo.
Tale circostanza può ritenersi confermata, altresì, dalla dichiarazione e dalla nota scritta con la quale il Boccato ha riferito del contenuto di un colloquio intercorso con il Consigliere Gaggiato, il quale, definendo il Guardini uomo prezioso per la FIGC, si diceva certo che tutto si sarebbe risolto positivamente per il CR Veneto, in quanto tutte le responsabilità sarebbero state ascritte al personale amministrativo.
Il Gaggiato, per quanto asserito dal Boccato, precisava che il Marani sarebbe stato responsabile della precedente squalifica del Guardini, vicenda nota nell’ambiente anche per quanto riferito dal Cavallari.
L’esistenza di vecchie ruggini ben può essere considerata il movente che ha spinto il deferito a porre in essere tutte le attività, evidentemente poi sfuggite di mano, che hanno portato alla non ammissione della USD Mestrina.
Il contributo probatorio apportato dai dipendenti Cazzin e Tiveron diventa poi il punto di raccordo di tutta l’attività istruttoria.
La dipendente Cazzin, confermando il contenuto delle dichiarazioni rese in fase di indagini, ha chiarito di aver comunicato l’esistenza di irregolarità nelle iscrizioni di numerose Società e di averle segnalate al Pozzi, il quale ha invitato lei e il Tiveron a seguire la linea individuata nella memoria difensiva, per limitare i danni al CR che avrebbe potuto essere commissariato.
Il dipendente Tiveron, analogamente, ha confermato che nell’elenco erano presenti più Società nella stessa situazione irregolare delle due uniche non ammesse e di aver segnalato il tutto al Presidente Guardini e al Segretario Pozzi. Ha altresì precisato di aver sempre respinto qualsiasi addebito con il Pozzi, la cui insistenza nell’imputargli responsabilità non proprie aveva determinato un grave perturbamento emotivo.
La natura e la precisione delle dichiarazioni rese, lineari e coerenti, non vengono minimamente intaccate dalle censure sollevate dai deferiti, che si limitano meramente a insinuare l’inattendibilità dei testi.
Del tutto ininfluenti si sono dimostrate, ai fini della presente decisione, le prove testimoniali indicate dai deferiti, che non apportano alcun elemento probatorio idoneo a svalutare il quadro accusatorio venutosi a formare.
La circostanza che il dipendente Tiveron abbia dichiarato di non aver ricevuto offerte di denaro in cambio dell’assunzione di responsabilità per i fatti di cui al deferimento, non esclude il contenuto delle dichiarazioni già rese in fase di indagini e confermate in dibattimento, con le quali lo stesso ha accusato il Pozzi di fatti ben specifici.
La testimonianza resa dal Perotto, per i motivi già ampiamente chiariti in precedenza, non fornisce una chiave di lettura diversa da quella già data da questa Commissione al dialogo intercorso tra dipendente Cazzin e il Pozzi.
Le testimonianze rese da Vanzan e Bressan, relative alla mera circostanza delle modalità di ricevimento delle domande da parte del CR, non escludono le irregolarità commesse con la tardiva effettuazione dei bonifici e la violazione del termine perentorio.
La dichiarazione del Ruzza conferma, al limite, il contegno tenuto dal Pozzi e dal Guardini in seno al Consiglio, ma non chiarisce altro. Semmai, smentisce quanto dichiarato dal Guardini nel corso della terza audizione laddove, nel corso della riunione dell’11.2.2010, aggiunge che lo stesso consultò alcuni documenti che ha ritenuto essere relativi alle due Società non ammesse, sebbene risulti che gli unici documenti esibiti in Consiglio
consistevano nel noto elenco.
CAPO B)
Le imputazioni di cui al capo B devono essere trattate distintamente, tenuto conto che attengono a fattispecie diverse. L’istruttoria ha consentito di dimostrare che, per quanto in misura diversa, il Pozzi e il Guardini si sono resi autori di pressioni continue nei confronti dei dipendenti Cazzin e
Tiveron al fine di indurli, da una parte, a rivelare il contenuto delle audizioni rese in fase di indagine e, dall’altra, a seguire le linee difensive delineate nella nota memoria difensiva.
I dipendenti Cazzin e Tiveron, unitamente al Cavallari, nella nota inviata al collaboratore della Procura federale dott. Sozzo, hanno chiarito che, di fronte al proprio legittimo rifiuto di rivelare quale fosse stato il contenuto delle dichiarazioni rese in fase di indagine, i “superiori hanno mutato atteggiamento … hanno interpretato il nostro silenzio come un tradimento nei loro confronti”.
Nell’esposto, gli scriventi hanno avuto modo di riferire di frasi reiterate del Pozzi circa timori nei quali gli stessi sarebbero incorsi nel caso in cui non avessero assecondato il contenuto della memoria difensiva, nonché di arrabbiature di soggetti non meglio specificati o ancora di minacce di seri provvedimenti che sarebbero stati presi nel caso in cui non si fossero adeguati alle direttive impartite e avessero “remato” contro il CR.
Tali atteggiamenti hanno avuto presa sui predetti dipendenti, i quali, in parte nel corso delle indagini, in parte nel corso delle riunioni innanzi a questa Commissione, attraverso la manifestazione di un evidente coinvolgimento emotivo, hanno dimostrato l’efficacia degli illeciti posti in essere nei loro confronti.
Peraltro, pur avendo riferito i testi che l’unico ad aver esercitato materialmente forme di particolare pressione nei loro confronti è stato il Pozzi, risulta dimostrato che quest’ultimo non ha agito da solo in relazione a tali specifiche circostanze e che vi è stato un sodalizio con il Guardini per coprire tutti gli aspetti della vicenda.
Gli elementi che portano a tale conclusione sono costituiti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, sia dalla circostanza che le pressioni sarebbero state esercitate presso i locali del CR e non in luoghi dove potessero non essere percepiti da terzi o dallo stesso Presidente Guardini, sia dalla circostanza che, se il Pozzi ha agito nella consapevolezza di farlo impunemente e in modo indisturbato, è perché era consapevole di poterlo fare
avendo l’appoggio del Guardini.
Nella nota indirizzata al collaboratore della Procura federale dott. Sozzo, i dipendenti Tiveron, Cazzin e Cavallari si dicono preoccupati della propria posizione, riferendosi al mutamento di atteggiamento dei superiori, anche se il Pozzi, in tale contesto, avrebbe fatto riferimento a qualcuno che si sarebbe potuto arrabbiare.
D’altra parte, sarebbe stato controproducente, se vera l’estraneità del Guardini a tutta le vicenda, rischiare di indurre i predetti a rappresentare quanto stava accadendo allo stesso Presidente. Evidentemente, se i dipendenti hanno formalizzato le loro lamentele al collaboratore della Procura federale dott. Sozzo, è perché sapevano di non potersi rivolgere al Presidente Guardini, che aveva già manifestato ostilità nei loro confronti.
I deferiti sono legati a doppio filo non solo per i rapporti di collaborazione risalenti nel tempo, ma anche per la concordante linea difensiva che poteva realizzarsi positivamente solo con l’assunzione di responsabilità da parte dei predetti dipendenti.
Su tale punto, il Gaggiato, così come riferito dal Boccato, già sapeva quale sarebbe stata la difesa dei deferiti, quando invece lo stesso si sarebbe dovuto limitare a riferire che le iscrizioni erano in regola, così come il Guardini, in tal senso compulsato da altri Consiglieri, aveva rassicurato successivamente all’inizio dell’indagine.
Bisogna evidenziare, poi, che il prospettato pericolo di commissariamento del CR, nonché l’effetto devastante della denuncia del Marani e della conseguente indagine della Procura federale, anche in considerazione per quanto attiene al Guardini del precedente deferimento nel quale era incorso, dovevano essere evitati a qualsiasi costo, dimostrando la responsabilità di terzi nella vicenda. Il perseguimento di un tale risultato poteva essere
garantito solo con una comune linea di azione, la quale non poteva ammettere movimenti autonomi: il che induce a ritenere fondatamente che il Guardini e il Pozzi abbiano operato insieme per raggiungere tale risultato.
Tali vincoli escludono che il Pozzi si sia comportato autonomamente rispetto al Guardini e che il sodalizio tra gli stessi esistente si sia potuto sciogliere o sospendere temporaneamente per il compimento dello specifico atto delle pressioni.
In relazione agli ostacoli frapposti all’attività di indagine della Procura federale e, in particolare, alla omessa produzione della documentazione attinente al Campionato di terza categoria la violazione risulta pienamente integrata.
A parte la circostanza dei rinvii chiesti al collaboratore della Procura Federale sospettosamente coincidenti con la predisposizione della linea difensiva, va rilevato che i deferiti giustificano l’omessa produzione della suddetta documentazione affermando che la stessa non sarebbe stata presente presso il CR. Aggiungono che, comunque, l’acclarata tardività nella presentazione di alcune domande, che non aveva comunque precluso l’ammissione delle richiedenti, sarebbe stata del tutto irrilevante in quanto nel Campionato di terza categoria non vengono pregiudicati i diritti di alcuno.
Tale deduzione, se da un lato svilisce inammissibilmente la perentorietà del termine di cui al CU, dall’altro non è conforme al dettato legislativo e fornisce l’ulteriore prova della illegittimità del contegno posto in essere dai deferiti.
La circostanza della carenza di documentazione riguardante il Campionato di terza categoria presso il CR, fatta dal Guardini in occasione dell’audizione del 18.9.2009, viene smentita dalle dichiarazioni rese dal Pozzi in data 14.10.2009 e, soprattutto, da quelle rese dal Filippetto in data 21.9.2009.
CAPO C)
Le dichiarazioni rese sia dai deferiti sia dai Consiglieri non possono che determinare l’accoglimento del deferimento anche su tale punto.
È bene evidenziare, però, che la violazione commessa, di particolare gravità, determina responsabilità non solo in capo ai deferiti, ma anche ai Consiglieri i quali, nel corso delle varie audizioni (Levorato, Marotto, Furlan, Sandri, Donà, Gaggiato) hanno riferito di uno specifico e inammissibile contegno omissivo risalente nel tempo.
Tale comportamento deve essere valutato in modo particolarmente rigoroso tenuto conto che ha determinato la alterazione del numero delle partecipanti ai campionati e, quindi, delle competizioni, creando una disparità tra le Società che si sono attenute alle regole e
quelle che le hanno disattese.
Sul punto, la Commissione evidenzia, stigmatizzandola, la dichiarazione resa dal Crivellaro, Presidente della Società Deserto, il quale ha candidamente riferito che i termini, come riferito dai suoi predecessori, potevano non essere considerati perentori.
Ciò implica valutazioni sicuramente negative circa la gestione delle iscrizioni ai campionati da parte del CR, così come circa l’atteggiamento dei Presidenti delle Società che, consapevolmente, si sono determinati in situazione di evidente irregolarità.
Pertanto, in ragione dell’acclarato compimento di violazioni di generali e specifiche norme dell’ordinamento, la Commissione trasmette gli atti alla Procura federale per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza sia nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo del CR Veneto, in ragione della omessa verifica delle pratiche di iscrizione e della ratifica del verbale del Consiglio del 29.9.2009, sia nei confronti dei Presidenti delle
Società che appaiono aver violato le disposizioni dei CU n. 82 del 16.6.2009 e n. 1 dell’1.7.2009.
5) La determinazione delle sanzioni
Ai fini della determinazione delle sanzioni, la Commissione rileva che il comportamento dei deferiti appare particolarmente grave per le conseguenze che esso determina.
In particolare, in relazione alle singole posizioni, si ritiene che assumano particolare rilievo:
● quanto al Guardini, l’antidoverosità e la rilevanza della condotta, la carica di Presidente e il livello di responsabilità a essa connesso, nonché la partecipazione attiva alla commissione dell’illecito soprattutto con riferimento al capo A);
● quanto al Pozzi, l’antidoverosità e la rilevanza della condotta, la qualifica di Segretario e il ruolo nella vicenda, nonché la partecipazione attiva alla commissione dell’illecito soprattutto con riferimento al capo B).
Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
6) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara i deferiti responsabili degli addebiti contestati e, di conseguenza, delibera di infliggere sia a Giovanni Guardini sia a Maurizio Pozzi la sanzione della inibizione per 2 (due) anni.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza sia nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo del CR Veneto, sia nei confronti dei Presidenti delle Società che appaiono aver violato le disposizioni federali.
Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini
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Pubblicato in Roma il 11 marzo 2010
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete

 

 

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